Ma quale sono i Compiti del Comitato?
Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
Il Comitato ha durata di tre anni scolastici. nel caso in cui uno dei membri perda lo status di docente in servizio nella scuola si procede alla surroga con altro membro designato dal Consiglio, se più membri perdano tale status si procede a nuova designazione del Collegio o del Consiglio nel caso di perdita dello status di uno o più genitori si procede a nuova designazione del Consiglio.
La convocazione del Comitato spetta esclusivamente al Presidente o all’altro membro del Comitato da lui delegato. Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario. Il Presidente ha l’obbligo di convocarlo anche quando ciò venga richiesto da un terzo dei membri del Comitato. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta allo stesso Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione. Il Comitato può essere convocato anche in seduta straordinaria.
La modalità di convocazione è attraverso e-mail, di regola e salvo ragioni di straordinari urgenza, almeno 5 giorni prima rispetto alla data di svolgimento della seduta, o in ogni caso non prima di 48 ore dalla data della riunione.
Per motivi di urgenza, l’ordine del giorno può essere integrato , con il consenso della maggioranza dei componenti il comitato medesimo, all’inizio di ciascuna riunione. I componenti del comitato che siano impossibilitati a partecipare alle riunioni sono tenuti a darne comunicazione scritta al Presidente via e-mail.
Le sedute del comitato sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti effettivamente nominati. Poiché i componenti del comitato sono in numero di 7, la seduta del comitato è valida se vi intervengono almeno 4 componenti.
Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti, favorevoli o contrari, validamente espressi dai componenti presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Relativamente alla natura del voto validamente espresso, si precisa che l’astensione non può essere considerata una manifestazione di volontà valida e pertanto non va computata come voto espresso.
La pubblicità degli atti del comitato avviene mediante, la pubblicazione della copia integrale, sottoscritta dal presidente e dal segretario, del verbale di ogni seduta nell’area riservata del personale docente sul sito internet dell’istituto.
Il Comitato individua al suo interno il segretario per le verbalizzazioni che saranno sottoscritte dal segretario stesso e dal Presidente (Dirigente scolastico). Il segretario può essere individuato facendo espresso riferimento a una sola seduta.
Il Comitato:
La votazione per le decisioni da assumere è palese; è segreta solo nel caso in cui si riferisca a persone. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (50%). I voti degli astenuti pur concorrendo alla formazione del numero legale, sono considerati nulli e non sono presi in considerazione per la maggioranza richiesta per la deliberazione.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Tutti i membri del Comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del d. lgs. 196/2003. 3 essi sono vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal d. lgs. 196/2003.
Il Comitato, con espresso riferimento alle competenze di cui al comma 3 art. 11 del TUR, come modificato dall’art. 129 della legge, decide sull’adozione o conferma del regolamento o dei criteri relativi alla valorizzazione dei docenti e su eventuali richieste di modifica e integrazione di norma entro il 30 settembre di ciascun a. s.; le predette modifiche e integrazioni in vigore direttamente nell’a. s. di riferimento.
Il comitato per il tramite del segretario redige i verbali delle proprie sedute in un apposito registro fornito dal presidente; il verbale riporta distintamente per ciascun punto dell’ordine del giorno, gli elementi essenziali delle operazioni svolte e delle decisioni assunte; i membri interessati a far verbalizzare le proprie posizioni o dichiarazioni devono farne espressa richiesta precisando quanto intendono venga riportato nel verbale medesimo.
Ciascun verbale viene firmato dal segretario e dal presidente e può essere redatto e approvato direttamente a conclusione della seduta; in tal caso, reca in calce prima delle firme, la seguente dicitura: “Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a conclusione della seduta”.
Il verbale può anche essere redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta; in tal caso, viene letto o illustrato e approvato nella seduta successiva e reca in calce prima delle firme la seguente dicitura: “Il presente verbale è stato redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta e sottoposto ad approvazione nella seduta successiva del comitato”. Le predette diciture costituiscono requisito di validità delle sedute; le decisioni del comitato salva la procedura di ricorso e
la successiva modifica da parte del comitato medesimo, sono immediatamente esecutive alla materiale conclusione della seduta nell’ambito della quale sono state assunte.
L’accesso agli atti prodotti dal comitato si esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
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